Novità in materia di lavoro 2025

BINOTTO ASSOCIATI • 8 gennaio 2025

Principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) e dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 12 MESI

Per la stipula/proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, in assenza di specifiche causali previste dal CCNL, è prorogata al 31.12.2025 la possibilità di riferirsi a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Rimane in ogni caso fermo a 24 mesi il limite massimo di durata del contratto.

 

PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a termine è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, mentre non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli di durata compresa tra 6 e 12 mesi.

 

DIMISSIONI DI FATTO

L’assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni (o al diverso termine previsto dal CCNL) viene considerata come dimissione volontaria del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, il quale ha il compito di verificare. Il rapporto di lavoro si intende quindi risolto per volontà del lavoratore, il quale non matura il diritto alla NASpI. La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

 

SMART WORKING

Sono formalizzate le tempistiche per la trasmissione delle comunicazioni in tema di lavoro agile (c.d. “smart-working”), precedentemente precisate con FAQ del Ministero del Lavoro: il datore di lavoro è obbligato a inviare la comunicazione al Ministero del lavoro entro cinque giorni:

- dalla data di avvio del lavoro agile;

- dalla data in cui si verifica un evento modificativo della durata;

- dalla data di cessazione del periodo di lavoro agile.

 

APPRENDISTATO

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto in:

- apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

La trasformazione richiede però l’aggiornamento del piano formativo individuale, garantendo così che le competenze acquisite siano coerenti con le esigenze del nuovo contratto.

 

IRPEF E TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Sono resi strutturali i tre scaglioni IRPEF già vigenti:

- 23% fino a 28.000 euro;

- 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

- 43% oltre 50.000 euro.

Dal 1° gennaio 2025 non è più presente l’esonero contributivo parziale del 6%-7%; al suo posto è prevista una combinazione di indennità esentasse e un sistema di detrazione fiscale decrescente in base al reddito, fino a un massimo di 40.000 euro di reddito.


FRINGE BENEFIT E WELFARE

Sono prorogati fino al 2027 i limiti di esenzione contributiva e fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit):

- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;

- 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Per l’applicazione del limite di 2.000 euro è sempre prevista la consegna della dichiarazione da parte del lavoratore e l’invio dell’informativa alle RSU (se presenti).

Si ricorda che al superamento del limite, la tassazione e la contribuzione colpiscono l’intero importo dei fringe benefit erogati nell’anno.

 

AUTO AZIENDALE

Sono modificati i criteri per il calcolo del reddito in capo al dipendente (fringe benefit) nel caso di concessione in uso promiscuo dell’autoveicolo aziendale.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, concorre alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (rif. tabelle ACI).

Tale percentuale è ridotta al 10% nel caso in cui il veicolo sia elettrico e al 20% se il veicolo è invece ibrido plug-in.

 

ESENZIONE E DEDUCIBILITA' RIMBORSI SPESE

Per le trasferte o le missioni fuori dal territorio Comunale, i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente rimangono esenti solo se tali spese sono effettuate con metodi tracciabili.

Parimenti, non sono deducibili dal reddito d’impresa le spese sostenute (e rimborsate) da lavoratori dipendenti e autonomi che non siano state pagate con metodi tracciabili.

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

È prorogata fino al 2027 l’aliquota agevolata (5%) dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato concessi alla generalità dei dipendenti. Rimangono validi i requisiti e i limiti precedentemente previsti dalla normativa.

 

ESONERO LAVORATRICI MADRI

Dal 2025 è previsto un esonero parziale (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di almeno due figli, fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 10 anni.

Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito (per le lavoratrici autonome) imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua.

 

CONGEDO PARENTALE

È previsto un incremento dell’indennità per congedo parentale al 80% della retribuzione per due mesi aggiuntivi rispetto al primo mese (in alternativa tra i genitori), per periodi entro il sesto anno di vita del bambino o ingresso in famiglia in caso di adozione.

 

REQUISITI NASPI

Dal 2025, per accedere alla NASPI sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria che dà diritto all’assegno di disoccupazione.

 

ESENZIONE RIMBORSO AFFITTO

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 è prevista un’esenzione esclusivamente fiscale delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.

L’esenzione si applica per i primi due anni dalla data di assunzione, nel limite massimo di 5.000 euro annui, a condizione che:

- il reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;

- il lavoratore abbia trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza.

 

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

È confermata fino al 2027 la super-deduzione del costo del lavoro (120%) inerente le nuove assunzioni a tempo indeterminato e in presenza di incremento occupazionale.

 

MAGGIORAZIONE VOLONTARIA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Per i nuovi iscritti alla previdenza dal 2025 è prevista la facoltà di incrementare l’aliquota contributiva di massimo 2 punti percentuali per migliorare il montante contributivo individuale.

 

QUOTA 103

È estesa fino al 31.12.2025 la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato per chi possiede almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

 

INCENTIVO PER I NON PENSIONATI

Il lavoratore che prosegue l’attività lavorativa nonostante abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, può richiedere in busta paga la quota di contribuzione pensionistica a proprio carico sottoforma di bonus esentasse.

 

OPZIONE DONNA

L’accesso alla pensione anticipata “opzione donna” è prorogata per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa.

 

INCENTIVI AI DIPENDENTI DELLA RISTORAZIONE E DEL SETTORE TURISMO

Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 è previsto un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte in relazione al lavoro notturno e allo straordinario festivo. Il trattamento (esentasse) si applica in favore dei lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro nel 2024.

È inoltre elevato dal 25% al 30% del reddito percepito nell’anno, il limite entro il quale le mance ricevute dai dipendenti degli esercizi di somministrazione e strutture ricettive sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 5%. 

Autore: BINOTTO ASSOCIATI 9 febbraio 2024
Principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e dal D.Lgs. n. 216/2023