Legge di Bilancio 2024: novità in materia di lavoro

BINOTTO ASSOCIATI • 9 febbraio 2024

Principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e dal D.Lgs. n. 216/2023

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Esclusivamente per il 2024, variano le aliquote IRPEF come segue:

23% fino a 28.000 euro

35% da 28.000 a 50.000 euro

43% oltre 50.000 euro


Inoltre, la detrazione base sul lavoro dipendente sale da 1.880 a 1.955 euro.

Di conseguenza, sale a 8.500 euro di reddito la “no-tax-area”, equiparandola a quella per i redditi da pensione.

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI

È confermato per il periodo gennaio-dicembre 2024 il cd. taglio del cuneo contributivo per la quota a carico del lavoratore:

  • 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 2.692 euro lordi.
  • 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 1.923 euro lordi.

Quest’anno la tredicesima è esclusa dall’applicazione dell’esonero.

 

BONUS LAVORATRICI MADRI

È previsto in busta paga un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

  • di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il limite massimo del “bonus” è di 3.000 euro annui e spetta per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
  • di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Il “bonus” è riconosciuto per il solo anno 2024.

Sono esclusi i rapporti a tempo determinato e di lavoro domestico.

Tale esonero si aggiunge a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (punto precedente).

 

FRINGE BENEFIT

Solo per 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit) è elevato a:

  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Esclusivamente per quest’anno rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate a tutti i lavoratori per il pagamento di:

  • utenze domestiche di acqua, luce, gas;
  • contratto di locazione della prima casa;
  • interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Non è prevista una franchigia aggiuntiva per i buoni carburante, dunque gli stessi si considereranno compresi nelle erogazioni liberali (fringe benefit) di cui sopra.

Si ricorda che al superamento del limite, la tassazione e la contribuzione colpiranno tutti i fringe benefit erogati e non solo quelli oltre il limite.

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

È confermata anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (ex art. 1 c. 182 della Legge 208/2015).

Si ricorda che la detassazione è prevista:

  • se la somma è erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali (da depositare al Ministero del Lavoro) con i quali si prevedono premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • per l’ammontare massimo di € 3.000;
  • esclusivamente per i lavoratori che hanno percepito un reddito non superiore a € 80.000 nell’anno precedente.

 

CONGEDO PARENTALE

Rimane fermo il periodo di congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) richiedibile dai genitori fino ai 12 anni di vita del figlio e indennizzabile dall’INPS per un massimo di 9 mesi al 30%.

A regime viene confermato il primo mese all’80% e viene maggiorato il secondo mese al 60%, prevedendo quindi:

  • 1 mese indennizzabile all’80% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
  • 1 mese indennizzabile al 60% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
  • 7 mesi indennizzabili al 30% (se usato fino ai 12 anni del figlio).

Esclusivamente per l’anno 2024, cioè per chi termina il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2023, anche il mese indennizzato al 60% è elevato all’80%. 

Le percentuali a regime (80%-60%-30%) entrano invece in vigore per chi terminerà il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2024.

Si ricorda che ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati non trasferibili, mentre altri tre mesi sono utilizzabili alternativamente dall’uno o dall’altro genitore.

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Per il 2024 vengono eliminati gli incentivi previsti per l’assunzione degli under 36 e di donne, introducendo però una nuova super-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nell’anno in corso è infatti applicabile una deduzione pari al 120% del costo sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con aumento del numero di lavoratori rispetto al 2023.

La deduzione del costo è aumentata al 130% per alcune specifiche categorie di lavoratori svantaggiati:

  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

 

I datori di lavoro ammessi alla super-deduzione devono:

  1. aver esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023.
  2. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Si considerano anche le diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate.
  3. il numero totale dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) al termine del 2024 deve risultare superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

 

È inoltre riconosciuto uno sgravio contributivo totale (con esclusione dell’INAIL) in favore dei datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui per la durata di:

  • 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato,
  • 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione,
  • 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.


Autore: BINOTTO ASSOCIATI 8 gennaio 2025
Principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) e dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)