Legge di Bilancio 2024: novità in materia di lavoro
Principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e dal D.Lgs. n. 216/2023
NUOVE ALIQUOTE IRPEF
Esclusivamente per il 2024, variano le aliquote IRPEF come segue:
23% fino a 28.000 euro
35% da 28.000 a 50.000 euro
43% oltre 50.000 euro
Inoltre, la detrazione base sul lavoro dipendente sale da 1.880 a 1.955 euro.
Di conseguenza, sale a 8.500 euro di reddito la “no-tax-area”, equiparandola a quella per i redditi da pensione.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI
È confermato per il periodo gennaio-dicembre 2024 il cd. taglio del cuneo contributivo per la quota a carico del lavoratore:
- 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 2.692 euro lordi.
- 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 1.923 euro lordi.
Quest’anno la tredicesima è esclusa dall’applicazione dell’esonero.
BONUS LAVORATRICI MADRI
È previsto in busta paga un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:
- di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il limite massimo del “bonus” è di 3.000 euro annui e spetta per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
- di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Il “bonus” è riconosciuto per il solo anno 2024.
Sono esclusi i rapporti a tempo determinato e di lavoro domestico.
Tale esonero si aggiunge a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (punto precedente).
FRINGE BENEFIT
Solo per 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit) è elevato a:
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
Esclusivamente per quest’anno rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate a tutti i lavoratori per il pagamento di:
- utenze domestiche di acqua, luce, gas;
- contratto di locazione della prima casa;
- interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Non è prevista una franchigia aggiuntiva per i buoni carburante, dunque gli stessi si considereranno compresi nelle erogazioni liberali (fringe benefit) di cui sopra.
Si ricorda che al superamento del limite, la tassazione e la contribuzione colpiranno tutti i fringe benefit erogati e non solo quelli oltre il limite.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
È confermata anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (ex art. 1 c. 182 della Legge 208/2015).
Si ricorda che la detassazione è prevista:
- se la somma è erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali (da depositare al Ministero del Lavoro) con i quali si prevedono premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- per l’ammontare massimo di € 3.000;
- esclusivamente per i lavoratori che hanno percepito un reddito non superiore a € 80.000 nell’anno precedente.
CONGEDO PARENTALE
Rimane fermo il periodo di congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) richiedibile dai genitori fino ai 12 anni di vita del figlio e indennizzabile dall’INPS per un massimo di 9 mesi al 30%.
A regime viene confermato il primo mese all’80% e viene maggiorato il secondo mese al 60%, prevedendo quindi:
- 1 mese indennizzabile all’80% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
- 1 mese indennizzabile al 60% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
- 7 mesi indennizzabili al 30% (se usato fino ai 12 anni del figlio).
Esclusivamente per l’anno 2024, cioè per chi termina il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2023, anche il mese indennizzato al 60% è elevato all’80%.
Le percentuali a regime (80%-60%-30%) entrano invece in vigore per chi terminerà il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2024.
Si ricorda che ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati non trasferibili, mentre altri tre mesi sono utilizzabili alternativamente dall’uno o dall’altro genitore.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Per il 2024 vengono eliminati gli incentivi previsti per l’assunzione degli under 36 e di donne, introducendo però una nuova super-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato.
Nell’anno in corso è infatti applicabile una deduzione pari al 120% del costo sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con aumento del numero di lavoratori rispetto al 2023.
La deduzione del costo è aumentata al 130% per alcune specifiche categorie di lavoratori svantaggiati:
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
I datori di lavoro ammessi alla super-deduzione devono:
- aver esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023.
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Si considerano anche le diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate.
- il numero totale dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) al termine del 2024 deve risultare superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.
È inoltre riconosciuto uno sgravio contributivo totale (con esclusione dell’INAIL) in favore dei datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui per la durata di:
- 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato,
- 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione,
- 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.